Il capoverso dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, e' autenticamente interpretato nel senso che il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio e' elevato al sessantesimo anno di eta' anche per il personale contemplato al secondo comma, ultima parte, dopo il punto e virgola, dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
Testo vigente dal 27 aprile 1985
