Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Testo vigente dal 19 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;821~art4 · fonte su Normattiva