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[1]Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera terrestre, e' attribuita la seguente indennita' mensile:
[2]funzionari di pubblica sicurezza......... L. 3600 ufficiali................................ L. 3600 impiegati................................ L. 1800 sottufficiali............................ L. 1500 graduati e militari...................... L. 1100
[3]Qualora trattisi di localita' particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, la indennita' suddetta potra' essere aumentata di un terzo.
Testo in vigore dal 8 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
