L'indennita' speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e' aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue: lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E; lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G; lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidita'.

Testo vigente dal 19 novembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-30;1063~art1 · fonte del testo