L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
Testo vigente dal 1 agosto 1957
L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
Testo vigente dal 1 agosto 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art8 · fonte del testo