Il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, gia' modificato per quanto riguarda la misura della indennita' speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno".

Testo vigente dal 1 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art11 · fonte del testo