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Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, e' elevato, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno, e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1959 al 16 dicembre 2010
