Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1959 al 16 dicembre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:
tolto: a) con l'aumento, a decorrere dal 1 ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente art. 1, in ragione di lire 12,50 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;
tolto: b) con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1176~art2 · fonte del testo