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Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'art. 1 sono corrisposti, per l'anno 1956, per un numero di giornate corrispondente a un quarto di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia. Il maggior contributo dovuto dai datori di lavoro per l'anno 1956 a norma dell'art. 2, lettera a), e' recuperato mediante l'applicazione di una addizionale al contributo dovuto per gli assegni familiari negli anni 1957 e successivi, da stabilirsi in sede di determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per gli stessi anni ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, numero 307. Con la stessa procedura di cui al precedente comma sara' provveduto alla maggiorazione del contributo previsto dall'art. 2, lettera a), relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia qualora il contributo medesimo, unito al concorso annuo dello Stato di cui alla lettera b) dello stesso art. 2, si dimostri insufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli aumenti degli assegni familiari stabiliti con la presente legge.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010
