A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-08-12;545~artunico · fonte su Normattiva