Art. 3 — Titolari di pensione sociale
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 38.850. L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
Testo vigente dal 5 giugno 1975
