La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.
Testo vigente dal 14 giugno 1954
La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.
Testo vigente dal 14 giugno 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-05-15;271~art1 · fonte del testo