Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio' italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

Testo vigente dal 22 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;180~art2 · fonte su Normattiva