Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

Testo vigente dal 22 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;180~art4 · fonte su Normattiva