La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti, stabilita dall'articolo 4 del protocollo dello statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificato con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18 aprile 1984, n. 88, e' aumentata a 5.508.725.000 di ECU, in conformita' alla decisione adottata l'11 giugno 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa. La quota da versare rappresentera' il 7,5 per cento di ECU 2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sara' corrisposta in dodici rate semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993. E' autorizzato altresi' il pagamento di ECU 16.875.000, per adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della Francia, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito. Tale somma sara' versata in quattro semestralita', entro il 31 ottobre 1987. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della predetta Banca al 31 dicembre 1985, e' autorizzato infine il pagamento di ECU 97.487.865, da versarsi in dieci semestralita', entro il 31 ottobre 1990. Tale pagamento sara' effettuato presso la Banca medesima in favore degli altri maggiori sottoscrittori del capitale: Francia, Repubblica federale tedesca e Regno Unito. -------------------------------------------------------
Testo vigente dal 24 maggio 1988
