La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 24 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-09;167~art2 · fonte su Normattiva