1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonche' all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise. 2. Il livello di riferimento e' calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente. 3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 158, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione. 4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10% rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10% la fluttuazione rispetto a detta media.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art160 · fonte su Normattiva