All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, valutato in L. 9.400.000 per l'anno finanziario 1973 ed in L. 25.600.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. All'onere relativo all'eventuale versamento della rata capitale, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Testo vigente dal 22 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;65~art6 · fonte su Normattiva