[1]I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure:

[2]operaio apprendista...................... L. 80 operaio di 3ª classe..................... L. 150 operaio di 2ª classe..................... L. 190 operaio di 1ª classe..................... L. 220 1° lavorante......................... L. 250

Testo vigente dal 24 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;494~art1 · fonte del testo