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La spesa di lire 5 miliardi autorizzata dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, di sei ponti stabili sul Po, in sostituzione degli attuali ponti in chiatte, e' elevata di lire 2 miliardi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 264)).
Testo in vigore dal 29 maggio 1966 al 22 dicembre 2008
