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La spesa di lire 5 miliardi autorizzata dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, di sei ponti stabili sul Po, in sostituzione degli attuali ponti in chiatte, e' elevata di lire 2 miliardi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 264)).

Testo in vigore dal 29 maggio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1964 al 29 maggio 1966. 40 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… Po, in sostituzione degli attuali ponti in chiatte, e' elevata di lire 2 miliardi. tolto: E' prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 264.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-10-07;1056~art1 · fonte del testo