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Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennita' stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1957 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-12;978~art1 · fonte del testo