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Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennita' stabilite per i giudici ((onorari del tribunale ordinario)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1957 al 1 gennaio 2002. 6 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennita' stabilite per i giudici tolto: popolari di Corte d'assise di appello aggiunto: onorari del tribunale ordinario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-12;978~art1 · fonte del testo