Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 93/1984

    Questione inammissibile
    5 aprile 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i testimoni un'indennità troppo esigua e non differenziata, in quanto sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in sede di liquidazione dell'indennità al testimone e non nel corso del giudizio, come invece richiede l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1965 al 1 luglio 2002. 24 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La misura delle indennita' spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata a lire 700 giornaliere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;836~art1 · fonte del testo