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Alla maggiore spesa annua, prevista in lire 2.000.000, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1957 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-12;978~art2 · fonte del testo