Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione del…
Art. 5 Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1989 al 1 luglio 2002. 50 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e' elevata alla misura unica di lire 300, ferme restando, in ordine alla durata del loro incarico, le riduzioni previste dal secondo comma dell'articolo 102 stessa tariffa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-13;836~art5 · fonte del testo