Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

  • a)le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimita' costituzionale;
  • b)le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23421/2025

    17 agosto 2025
    • IMPUGNAZIONI CIVILI
    • CASSAZIONE (RICORSO PER)

    L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).

    Art. 23 · Art. 111 cost. · Art. 362 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13376/2025

    20 maggio 2025
    • CORTE COSTITUZIONALE
    • SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

    In tema di eccezione di legittimità costituzionale, il requisito della rilevanza - che implica l'incidenza attuale e non meramente eventuale, nel procedimento a quo, del dubbio di contrasto con la Costituzione, con riguardo a una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere - non è riscontrabile nel giudizio di rinvio, nella misura in cui la norma censurata sia stata già applicata alla controversia, nel giudizio rescindente, dalla S.C., enunciando la regula iuris da applicarsi da parte del giudice del rinvio, senza che in capo a quest'ultimo residui alcun potere di valutare nuovamente la norma medesima.

    Art. 23 · Art. 384 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1139/2025

    16 gennaio 2025
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • SOSPENSIONE DEL PROCESSO

    La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

    Art. 23 · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 296 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/1999

    Altra decisione
    23 giugno 1999

    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 77 cost. · Art. 1 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/1999

    Altra decisione
    10 maggio 1999

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento, ed a prescindere peraltro dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte e sulla proposizione dei giudizi davanti ad essa. (Nella specie, il contenuto del denunciato d.l. 28 marzo 1996, n. 166, non convertito, è stato reiterato con altri decreti-legge, tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti; gli effetti di tali dd.ll. sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riproposto il medesimo contenuto della predetta normativa decretale; 'medio temporè, il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresì, previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia). - Cfr. O. nn. 31/1999 e 130/1997. red.: G. Leo

    Art. 1 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto la Corte ha già affermato che la legge 11 marzo 1953, n. 87 costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) e che, in particolare, l'art. 23 impugnato <<viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio>>, da ciò desumendo l'evidente esclusione della facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso. - V. S. n. 88/1986 nonché O. nn. 225/1982 e 130/1971, entrambe dichiarative della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 in esame. - In ordine al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria, v. S. n. 111/1963. red.: G. Leo

    Art. 134 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (238)

Se ne mostrano 20 su 238, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art23 · fonte del testo