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La misura dell'indennita' giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 e' elevata rispettivamente a lire 1.400 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 2.500 per ogni giornata di soggiorno.

Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 1 luglio 2002

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