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L'articolo 5 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e' sostituito dal seguente: "Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:
- a)i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.800 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 4.000;
- b)i periti o consulenti tecnici; gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.500 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 3.700;
- c)i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.200 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 3.600. L'indennita' per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede e' ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore. L'indennita' di soggiorno non e' dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno. La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto. In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio riconosciuti dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso e' corrisposta una indennita' di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie".
Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 1 luglio 2002
