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[1]Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1964 prevista in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" inscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1 luglio-31 dicembre 1964. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
[4]SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 1 luglio 2002
