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All'onere di lire 2.388.622.500 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvedera' per lire 2.333.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 111 (lire un miliardo), n. 113 (lire 715.000.000), n. 120 (lire 330.000.000), n. 159 (lire 248.000.000) e numero 237 (lire 40.000.000) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 19.250.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; per lire 27.262.500 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 8.150.000) e n. 110-bis (lire 19.112.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; per lire 5.110.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 4.000.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste. All'onere di lire 4.777.245.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvedera' per lire 1.111.245.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62: per lire 3.666.000.000, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 519 milioni), n. 142 (lire 1.695.000.000), n. 143 (lire un miliardo), n. 159 (lire 390.000.000) e n. 236 (lire 62.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010
