Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottuficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori della loro residenza, di cui all'art. 4, n. 22, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, e' elevato a lire 60 giornaliere. Il soprassoldo di cui al comma precedente non e' cumulabile con l'indennita' di missione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-29;337~art1 · fonte del testo