Le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1953.

Testo vigente dal 12 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;268~art1 · fonte del testo