Art. 70
[1]Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
[2]Alle pensioni liquidale o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:
- a)pensioni dirette:
[3]15 per cento sulle prime 1000 lire;
[4]10 per cento sulle seconde 1000 lire;
[5]5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;
- b)pensioni indirette:
[6]15 per cento sulle prime 500 lire;
[7]10 per cento sulle seconde 500 lire;
[8]5 per Cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti