Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%. Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici alle pensioni ex regime austro-ungarico.
Testo vigente dal 14 maggio 1951
