Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%. Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici alle pensioni ex regime austro-ungarico.

Testo vigente dal 14 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;307~art4 · fonte del testo