All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: "Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956".
Testo vigente dal 20 marzo 1958
