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Agli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino ad usufruire di prestazioni antitubercolari sanitarie ed economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto uno speciale assegno per le feste natalizie, nelle seguenti misure:

  • a)lire 15.000 agli assistiti per assicurazione propria. La misura dell'assegno e' elevata di lire 3.000 per ogni familiare a carico di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni;
  • b)lire 10.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del lavoratore assicurato. L'assegno speciale di cui al presente articolo e' corrisposto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Testo in vigore dal 29 novembre 1963 al 12 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-14;1540~art3 · fonte su Normattiva