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Agli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino ad usufruire di prestazioni antitubercolari sanitarie ed economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto uno speciale assegno per le feste natalizie, nelle seguenti misure:

  • a)lire 15.000 agli assistiti per assicurazione propria. La misura dell'assegno e' elevata di lire 3.000 per ogni familiare a carico di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni;
  • b)lire 10.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del lavoratore assicurato. L'assegno speciale di cui al presente articolo e' corrisposto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 12 marzo 1968, n. 234 (ha disposto con l'art. 1) che "L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968".

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-11-14;1540~art3 · fonte su Normattiva