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Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935, n. 1151, gia' elevate di otto volte a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate, nei minimi e nei massimi, in ragione di cinque volte rispetto alla misura attuale.

Testo in vigore dal 27 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1229~art2 · fonte del testo