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Ferma restando la facolta' di oblazione in via breve nei casi contemplati dall'art. 16 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, tutte le somme enunciate in detto articolo, gia' decuplicate per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente elevate in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.
Testo in vigore dal 27 settembre 1952 al 22 dicembre 2008
