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L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, e' sostituito dal seguente: "Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave. Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non puo' essere minore di lire 50.000, ed e' sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante".

Testo in vigore dal 18 luglio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-29;539~artunico · fonte del testo