Art. 17 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'estimo dei boschi, comprese le operazioni di numerazione e cubatura delle piante, spetta al perito agrario un compenso pari al 4 per cento sul valore stimato. Qualora l'entita' dell'operazione non superi il valore di lire 150.000, o l'apprezzamento presenti particolari difficolta', la retribuzione puo' essere calcolata anche in base al tempo impiegato. Per l'estimo fatto col metodo delle aree di saggio, il compenso va calcolato in ragione del 2 per cento sul valore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art17 · fonte del testo