Art. 18 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le stime per determinare il valore locativo degli immobili sono compensate con una percentuale corrispondente al 4 per cento del canone annuo sino a lire 300.000, al 3 per cento sul di piu' sino a lire 750.000, al 2 per cento sul di piu' sino a lire 3.000.000, all'1 per cento sul di piu' oltre le lire 3.000.000. Al perito agrario sono inoltre dovuti equi compensi a vacazioni per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art18 · fonte del testo