Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 22 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, per conto di privati, spetta al perito agrario un compenso di lire 210 per ogni quintale o frazione di quintale periziato, lordo indivisibile; se il tabacco e' invece lavorato, il compenso si eleva a lire 300 per quintale, lordo indivisibile, esclusi i frascami. 1 Per la direzione tecnica, comprendente l'acquisto, l'assistenza tecnica, la classifica e la vendita allo Stato, il compenso minimo sara', per i primi cento quintali introdotti in magazzino, del 3 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia e del 2 per cento sulla eccedenza. Se la direzione tecnica e' saltuaria, il compenso minimo si ridurra' al 2 per cento per i primi cento quintali ed all'1,50 per cento sull'eccedenza. Le visite saltuarie e le consultazioni tecniche saranno compensate con lire 6.000 al giorno, oltre quanto e' stabilito nella parte seconda della presente tariffa professionale. Per la rappresentanza del concessionario innanzi alla Commissione di perizia, il compenso minimo sara' di lire 30.000, per partite sino a cento quintali di tabacco; per le quantita' eccedenti spettera' il 0,25 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia. Per gli arbitrati, in tutte le controversie, per ogni partita, il compenso minimo sara' di lire 3.000 sino a quintali cinque di tabacco; di lire 600 a quintale per quintali sei a quintali dieci; di lire 450 per l'eccedenza sino a quintali 25; di lire 300 a quintale per le eccedenze sino a 50 quintali e di lire 300 a quintale per tutte le altre eccedenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 6 gennaio 1963

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Il Decreto 6 gennaio 1963 (in G.U. 22/01/1963, n. 19) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, previsti dall'art. 22, primo comma dell'allegato B della legge 16 agosto n. 1180, sono fissati in L. 500 al quintale per i tabacchi levantini ed in L. 350 al quintale per i tabacchi di tipo «Bright», «Kentuki» e similari".

Testo in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 6 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 6 gennaio 1963

    Il Decreto 6 gennaio 1963 (in G.U. 22/01/1963, n. 19) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, previsti dall'art. 22, primo comma dell'allegato B della legge 16 agosto n. 1180, sono fissati in L. 500 al quintale per i tabacchi levantini ed in L. 350 al quintale per i tabacchi di tipo «Bright», «Kentuki» e similari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art22 · fonte del testo