Art. 23 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel caso di danni determinati da incendi su fabbricati rurali, attrezzi e mobilio, merci e derrate, frutti pendenti, prodotti in magazzino o sull'aia, ecc., gli onorari per la stima fatta in contraddittorio con gli agenti della Societa' di assicurazione vanno calcolati a tariffa percentuale sul valore del danno stimato (indipendentemente dalla misura della liquidazione fatta dalla Societa' assicuratrice), secondo la seguente:
tolto: VALORE STIMATO
tolto: Compenso %aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art23 · fonte del testo