Art. 23 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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[1]Nel caso di danni determinati da incendi su fabbricati rurali, attrezzi e mobilio, merci e derrate, frutti pendenti, prodotti in magazzino o sull'aia, ecc., gli onorari per la stima fatta in contraddittorio con gli agenti della Societa' di assicurazione vanno calcolati a tariffa percentuale sul valore del danno stimato (indipendentemente dalla misura della liquidazione fatta dalla Societa' assicuratrice), secondo la seguente:
[2]VALORE STIMATO
[3]Compenso %
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
