Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogamiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente puo' assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000. Per somme maggiori, gli onoravi del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:

tolto: VALORE STIMATO

tolto: Compenso %aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art25 · fonte del testo