Art. 25 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogamiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente puo' assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000. Per somme maggiori, gli onoravi del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:
tolto: VALORE STIMATO
tolto: Compenso %aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art25 · fonte del testo