Art. 25 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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[1]Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogamiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente puo' assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000. Per somme maggiori, gli onoravi del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:
[2]VALORE STIMATO
[3]Compenso %
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
