Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 25 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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[1]Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogamiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente puo' assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000. Per somme maggiori, gli onoravi del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:

[2]VALORE STIMATO

[3]Compenso %

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art25 · fonte del testo