Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando gia' esistano le precedenti consegne con pianta dimostrativa), sono compensati con 3 quinti degli onorari stabiliti per le consegne. Quando pero' si tratta della scadenza di un contratto di locazione e il perito agrario sia incaricato di compilare anche la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e di credito, spetta ad esso, oltre agli onorari sopradetti, un compenso pari al 2 per cento del totale dei debiti e dei crediti sino a lire 600.000, all'1 per cento sull'eccedenza, oppure un compenso discrezionale a seconda dell'importanza e delicatezza dell'operazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art47 · fonte del testo