Art. 47 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando gia' esistano le precedenti consegne con pianta dimostrativa), sono compensati con 3 quinti degli onorari stabiliti per le consegne. Quando pero' si tratta della scadenza di un contratto di locazione e il perito agrario sia incaricato di compilare anche la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e di credito, spetta ad esso, oltre agli onorari sopradetti, un compenso pari al 2 per cento del totale dei debiti e dei crediti sino a lire 600.000, all'1 per cento sull'eccedenza, oppure un compenso discrezionale a seconda dell'importanza e delicatezza dell'operazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art47 · fonte del testo