Art. 47 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando gia' esistano le precedenti consegne con pianta dimostrativa), sono compensati con 3 quinti degli onorari stabiliti per le consegne. Quando pero' si tratta della scadenza di un contratto di locazione e il perito agrario sia incaricato di compilare anche la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e di credito, spetta ad esso, oltre agli onorari sopradetti, un compenso pari al 2 per cento del totale dei debiti e dei crediti sino a lire 600.000, all'1 per cento sull'eccedenza, oppure un compenso discrezionale a seconda dell'importanza e delicatezza dell'operazione.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
