Art. 53 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza, che non siano necessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali:
tolto: a) stipulazione di compromessi, convenzioni di servitu', transazioni, denuncie di successione, permute, cessioni, preliminari di compra-vendita, assistenza per la conclusione di affari e di contratti agrari;
tolto: b) inchieste e ricerche agricole e agricolo-industriali; confronti di diversi sistemi di produzione; intervento a sessioni e a congressi; giudizi, accertamenti, pareri e consultazioni riguardanti in genere la coltivazione, la utilizzazione o il commercio delle piante agrarie e dei loro prodotti. Le eventuali prestazioni professionali di ordine generale (rilievi, stime, ecc.) vengono compensate a parte, a norma delle rispettive tariffe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art53 · fonte del testo